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Le informazioni fornite di seguito riassumono: (i) il trattamento fiscale del Fondo; e (ii) il regime fiscale proprio dell’acquisto, della detenzione e della cessione di quote di fondi immobiliari per certe categorie di investitori, ai sensi della legislazione tributaria italiana e della prassi vigente alla data di predisposizione della presente nota (30/06/2018). L’introduzione di eventuali modifiche normative, che potrebbero anche avere effetti retroattivi, potrebbe rendere non più adeguata la descrizione di seguito fornita.
L’articolo 6, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351 (il “Decreto n. 351”), convertito con modificazioni nella legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modifiche, disciplina il regime di tassazione del Fondo ai fini delle imposte sui redditi. Tale disposizione prevede che il Fondo non sia soggetto alle imposte sui redditi (IRPEF ed IRES) e all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
Le ritenute sui redditi di capitale percepiti dal Fondo sono a titolo di imposta. Tuttavia, la ritenuta alla fonte e le imposte sostitutive sui redditi di capitale non si applicano sui seguenti redditi:
Sono, invece, applicate a titolo d’imposta, in ragione del particolare meccanismo di applicazione del prelievo alla fonte previsto dall’ordinamento tributario italiano per alcuni redditi di capitale, ad esempio:
L’apporto di beni in un fondo immobiliare chiuso è un’operazione assimilata alla cessione del bene. Si applicano, quindi, tutte le disposizioni riguardanti la tassazione delle plusvalenze realizzate dai soggetti passivi d’imposta.
Va comunque evidenziato che la normativa vigente prevede che in ipotesi di apporto di beni immobili (per tali intendendosi sia i fabbricati sia i terreni) è in facoltà per il soggetto apportante optare, sulle plusvalenze realizzate, per l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP. In tal caso l’imposta sostitutiva si applica con l’aliquota del 20% (ventipercento).
L'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di cinque rate annuali di pari importo, la prima delle quali entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta nel quale avviene il conferimento.
Specifiche diposizioni agevolano l’apporto ai fondi di beni immobili appartenenti a fondi di previdenza complementare, anche se configurati all’interno di patrimoni di banche ed enti finanziari.
La legge prevede che agli apporti ai fondi si applicano, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, le cautela antielusive previste dall’art. 37-bis del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.
Ai sensi dell’articolo 8 del Decreto n. 351, la SGR è soggetto passivo ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 relativamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi attinenti alle operazioni del Fondo. La determinazione e la liquidazione dell’imposta avviene, seguendo le regole ordinarie previste dal predetto Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, separatamente in capo a ciascun fondo rispetto a quella dovuta per l’attività della SGR, mentre il versamento viene effettuato cumulativamente per la SGR ed i fondi dalla stessa gestiti.
Secondo quanto previsto dall’art. 10, comma 1, n. 8), 8-bis) e 8-ter) del d.p.r. n. 633 del 1972, il fondo potrebbe porre in essere operazioni attive esenti da IVA - che determinano una limitazione del diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti - ovvero imponibili ai fini di detta imposta.
In particolare la locazione di fabbricati ad uso abitativo è operazione esente da IVA (ad eccezione delle locazioni effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Testo Unico dell’edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le quali nel relativo atto il locatore, abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione e delle locazioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008) come pure la cessione degli stessi immobili, a meno che il fondo non provveda alla costruzione - attraverso imprese appaltatrici - degli stessi ovvero all’effettuazione, anche in questo caso attraverso imprese appaltatrici, di opere ai sensi dell’art. 3,comma 1, lettere c), d) ed f) del Testo Unico dell’edilizia ai sensi del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380. In tali ultimi casi la cessione dei fabbricati abitativi, se effettuata entro cinque anni dalla data di ultimazione del fabbricato o degli interventi è operazione imponibile ai fini IVA. Del pari è operazione soggetta ad IVA la cessione di fabbricati ad uso abitativo costruiti dal fondo - attraverso imprese appaltatrici - ovvero sui quali siano state eseguite, anche in questo caso attraverso imprese appaltatrici, opere ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f)del Testo Unico dell’edilizia ai sensi del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 effettuate anche oltre i cinque anni dalla data di ultimazione del fabbricato o delle opere qualora nell’atto di cessione il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione.
Riguardo la modalità di versamento dell’IVA ogniqualvolta l’imposta si applica in via ordinaria la stessa dovrà essere addebitata in fattura in via di rivalsa da parte del soggetto venditore ovvero da parte del prestatore del servizio. Se l’imposta è applicata invece per volontà del cedente (prestatore del servizio) ed il soggetto acquirente (conduttore) è un soggetto passivo IVA, l’imposta sarà versata tenendo conto del meccanismo dell’“inversione contabile” (art. 17 del d.p.r. n. 633 del 1972). In tal caso in fattura non dovrà essere addebitata l’imposta ma dovrà essere indicato che l’operazione è imponibile IVA e che l’imposta sarà riscossa ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 633 del 1972). L’IVA sarà poi versata direttamente dal soggetto acquirente (conduttore). Nel caso di operazioni per le quali l’IVA è applicata tramite opzione da parte del cedente (prestatore del servizio) ed il soggetto acquirente (conduttore) non è un soggetto passivo IVA si seguiranno le ordinarie regole di riscossione e liquidazione dell’imposta.
Per quanto riguarda invece le operazioni aventi ad oggetto i fabbricati o le porzioni di fabbricati diversi da quelli ad uso abitativo, cioè i fabbricati strumentali, il fondo opterà, di norma, per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto sui canoni di locazione nonché sulle operazioni di cessione. In tal caso è dovuta l’IVA sia sui canoni di locazione che sui corrispettivi di cessione. Non è escluso che in relazione a specifiche operazioni riguardanti gli immobili strumentali il fondo possa considerare, ove ciò sia possibile e conveniente per il Fondo, l’operazione esente da IVA.
Sono altresì dovute, in relazione a tutte le tipologie di immobili, l’imposta di registro sulle operazioni di locazione nonché le imposte indirette (imposta di registro, ipotecaria e catastale) sulla cessione di immobili nelle quali il fondo interviene come parte acquirente o alienante.
Il regime fiscale ai fini IVA degli acquisti del fondo dipenderà essenzialmente dell’attività svolta e dalle opzioni esercitate dai soggetti cedenti.
L’articolo 8 del decreto-legge n. 351 del 2001 citato prevede modalità agevolative di recupero dell’eventuale eccedenza di IVA a credito spettante alla SGR con riferimento al Fondo attraverso: (a) il rimborso; (b) l’utilizzo del credito in compensazione con altre imposte e tributi dovuti dalla SGR senza limiti di importo; e (c) la cessione a terzi del credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale.
L’articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, e successive modificazioni ed integrazioni, convertito nella legge 23 novembre 2001, n. 410, prevede che gli apporti di immobili prevalentemente locati al momento dell’apporto posti in essere da soggetti IVA siano assimilati agli apporti di aziende. Conseguentemente dette operazioni non sono rilevanti ai fini IVA e le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano nella misura fissa di Euro 200 per ciascuna imposta. Il fondo subentra, relativamente a detti beni, nella stessa situazione giuridica dell’apportante e, conseguentemente, è tenuto agli eventuali obblighi di rettifica della detrazione di cui all’art. 19-bis2 del d.p.r. n. 633 del 1972.
L’art. 38, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 ha esteso l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 8, comma 1-bis, del decreto legge n. 351 del 2001 agli apporti posti in essere da enti di previdenza obbligatoria pubblici o privati. Tale beneficio si rende, pertanto, applicabile sia agli apporti di enti di previdenza pubblica sia agli apporti di enti di previdenza privata (i.e. casse dei professionisti).
Specifiche diposizioni agevolano l’apporto ai fondi di beni immobili appartenenti a fondi di previdenza complementare, anche se configurati all’interno di patrimoni di banche ed enti finanziari.
Sono altresì dovute, in relazione a tutte le tipologie di immobili, l’imposta di registro sulle operazioni di locazione nonché le imposte indirette (imposta di registro, ipotecaria e catastale) sulle cessioni di immobili nelle quali il Fondo interviene come parte acquirente o alienante.
A norma dell’art. 35 co. 10-ter del DL 4.7.2006 n. 223, conv. L. 4.8.2006 n. 248, per i trasferimenti di immobili strumentali in cui siano parte i fondi immobiliari chiusi di cui all’art. 37 del TUF ed all’art. 14-bis della L. 25.1.94 n. 8668, le imposte ipotecaria e catastale risultano ridotte alla metà, e si applicano quindi in misura proporzionale, con le seguenti aliquote:
Il regime agevolato in commento si applica alla cessione dell’immobile strumentale, indifferentemente:
Un’altra disposizione agevolativa riguarda gli atti aventi ad oggetto il trasferimento di beni immobili dello Stato, di enti previdenziali pubblici, di regioni, di enti locali e loro consorzi, nei quali i fondi intervengano come parte acquirente. Si tratta dell’art. 9 co. 2 del DL 351/2001, conv. L. 410/2001, a norma del quale gli atti in discorso scontano le imposte d’atto nella misura fissa di Euro 516,46 (cinquecentosedici/46) per ciascun tributo, e quindi, in altri termini, come segue:
La SGR provvede agli obblighi di dichiarazione e di versamento dell’imposta municipale unica (IMU), della TASI e della tassa rifiuti laddove dovuta.
L’imposta municipale propria (IMU) è una imposta di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni adibite ad abitazione principale.
La TASI è invece una tassa municipale volta a coprire i costi sostenuti per i servizi indivisibili (manutenzione manto stradale, luce, ecc.). Essa è a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie A1, A8 e A9.
La TARI è la tassa sui rifiuti ed è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Essa è carico dell’utilizzatore dell’immobile.
L’art. 32 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifiche dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 come modificato dall’articolo 8, comma 9, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, ha introdotto novità con riferimento alla disciplina fiscale dei fondi immobiliari chiusi.
In particolare si prevede:
- Introduzione di una nuova nozione civilistica di fondo comune di investimento immobiliare di cui all’art. 1, comma 1, lett. j) TUF: specifica la funzione economica dei fondi prevedendo (i) raccolta di risparmio tra una pluralità di investitori; (ii) investimento del patrimonio raccolto secondo una determinata politica di investimento; (iii) autonomia delle scelte di investimento della SGR[1];
- Limitazione del regime fiscale agevolato per i soli fondi che gestiscono il risparmio diffuso o diretti a realizzare attività di interesse pubblico;
- Il regime di tassazione secondo il principio di cassa dei proventi derivanti da fondi immobiliari continua invece ad applicarsi agli “investitori istituzionali”, a prescindere dalla quota di partecipazione dagli stessi detenuta e agli altri investitori non istituzionali che detengono quote di partecipazione in misura non superiore al 5% del patrimonio del fondo.
Per i fondi non più conformi alla nozione di fondo comune di investimento, la SGR, previa delibera dell’Assemblea dei Partecipanti, poteva decidere la messa in liquidazione entro il 31 dicembre 2011. L’imposta sostitutiva era dovuta nella misura del 7% ed era commisurata al valore del patrimonio netto del fondo al 31 dicembre 2010. L'imposta è versata dalla SGR nella misura del 40% entro il 31 marzo 2012 e la restante parte in due rate di pari importo da versarsi, la prima entro il 31 marzo 2013 e la seconda entro il 31 marzo 2014. La liquidazione deve completarsi - ai fini dell’applicazione delle speciali disposizioni fiscali - nel termine massimo di cinque anni dalla data della delibera di liquidazione. In tal caso, ferma restando l’applicazione dell’imposta patrimoniale, i risultati di gestione del fondo conseguiti nel periodo di liquidazione che va dal 1° gennaio 2011 alla data di conclusione della liquidazione sono assoggettati ad un’ulteriore imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP nella misura del 7%, che deve essere versata entro il 16 febbraio dell’anno successivo rispetto a quello di ciascun anno di durata della liquidazione, non trovando applicazione il regime di tassazione per trasparenza.
La percentuale di partecipazione al fondo è rilevata al termine del periodo d’imposta o, se inferiore, al termine del periodo di gestione del fondo, in proporzione alle quote di partecipazione da essi detenute. Ai fini della verifica della percentuale di partecipazione nel fondo si tiene conto delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona. Il controllo societario è individuato ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile anche per le partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle società. Considerato che la percentuale di partecipazione "rilevante" deve essere verificata al termine del periodo d'imposta, al momento della distribuzione dei redditi conseguiti dal fondo, il sostituto d'imposta non può che applicare provvisoriamente la ritenuta del 20 per cento di cui all'articolo 7 del decreto legge n. 351 del 2001. Pertanto, qualora al termine del periodo d'imposta, il contribuente risulti titolare di una partecipazione al fondo superiore al 5 per cento, egli ha diritto allo scomputo delle ritenute subite sui redditi imputati per trasparenza dal fondo nel medesimo periodo. Va de sé che qualora vengano distribuiti proventi già imputati per trasparenza in periodi d'imposta precedenti, il sostituto d'imposta disapplica la ritenuta. I predetti redditi rientrano nella categoria dei redditi di capitale di cui all’articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) in quanto in ogni caso derivanti dalla partecipazione ad un organismo di investimento collettivo del risparmio. Essi sono determinati:
L’articolo 7 del Decreto n. 351 prevede l’applicazione di una ritenuta del 26%, che la SGR è tenuta ad operare:
La ritenuta del 26% (ventiseipercento), si applica:
Nel caso in cui le quote di partecipazione ai fondi fossero immesse in sistemi di deposito accentrato, l’obbligo di operare la ritenuta del 26% è posto a carico degli intermediari finanziari presso i quali il titolare delle quote intrattiene un rapporto di deposito, custodia o amministrazione e che aderiscono direttamente o indirettamente ai predetti sistemi di deposito accentrato.
In ogni caso la ritenuta non si applica nei confronti delle forme di previdenza complementare di cui al Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e dagli OICR istituiti in Italia e disciplinati dal TUF.
Secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, come modificato dall’art. 32, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122, non sono soggetti alla predetta ritenuta, in quanto non imponibili, i proventi percepiti da fondi pensione e organismi d’investimento collettivo del risparmio esteri sempreché istituiti in Stati o territori di paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni (Paesi c.d. “white list”) nonché quelli percepiti da enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia e banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.
Il successivo comma 3-bis del medesimo articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, come modificato dall’art. 32, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede che i proventi percepiti da soggetti non residenti diversi da quelli indicati nel comma 3 dell’articolo 7 (cioè diversi dai fondi pensione, dai fondi comuni, dagli enti ed organismi internazionali, nonché da banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato), fruiscono delle disposizioni contenute nelle convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito stipulate dall’Italia con gli Stati esteri a condizione che presentino un’apposita dichiarazione con la quale attestino di essere i beneficiari effettivi dei proventi e dalla quale risultino i dati identificativi del soggetto medesimo, la sussistenza di tutte le condizioni alle quali è subordinata l’applicazione del regime convenzionale nonché gli eventuali elementi necessari a determinare la misura dell’aliquota convenzionale.
I medesimi soggetti sono altresì tenuti a presentare al sostituto d’imposta un’attestazione dell’autorità fiscale estera dalla quale risulti la propria residenza fiscale ai sensi della convenzione. La predetta attestazione produce effetti fino al 31 marzo dell’anno successivo a quello di presentazione.
Ai sensi dell’art. 32, comma 7-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122, per i proventi distribuiti a soggetti non residenti, , continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell’articolo 7, comma 3, nel testo previgente all’entrata in vigore del decreto-legge n. 78 nel 2010 secondo il quale non sono imponibili i proventi percepiti dai soggetti non residenti che, in conformità all’art. 6 del Decreto n. 239, autocertifichino di essere residenti in paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni (Paesi c.d. “white list” inclusi nel D.M. 4 settembre 1996 e successive integrazioni).
In tutti gli altri casi per i quali la normativa non prevede né l’esenzione da ritenuta né l’applicazione delle disposizioni contenute nelle convenzioni contro le doppie imposizioni, i proventi corrisposti ai soggetti non residenti sono assoggettati a ritenuta con la stessa aliquota (a seconda dei casi 12,50 per cento e 20 per cento) prevista per i proventi corrisposti a soggetti residenti.
In caso di cessione delle quote, le plusvalenze e minusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito del percipiente se conseguite nell’esercizio d’impresa commerciale. Le plusvalenze e minusvalenze realizzate nell’esercizio d’impresa commerciale possono essere imponibili anche ai fini IRAP, a seconda dell’attività svolta dal soggetto percipiente, secondo i principi stabiliti dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
Le plusvalenze e minusvalenze realizzate da soggetti residenti non esercenti attività d’impresa commerciale costituiscono redditi diversi di natura finanziaria di cui all’art. 67, comma 1, lett. c-ter) del TUIR e sono assoggettati ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l’aliquota del 26%. L’imposta è liquidata nella dichiarazione annuale dei redditi.
Il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 consente ai soggetti non esercenti attività d’impresa commerciale di esercitare presso un intermediario finanziario residente apposita opzione finalizzata all’applicazione dell’imposta del 26% sulle plusvalenze secondo le disposizioni dell’art. 6 e 7 del citato decreto. In tal caso non sussiste obbligo di indicare le plusvalenze nella dichiarazione annuale dei redditi e di liquidare le relative imposte.
In particolare, qualora il contribuente abbia esercitato l’opzione prevista ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo n. 461 del 1997 (Regime del risparmio amministrato), l’imposta è determinata e liquidata dall’intermediario in caso di realizzo della plusvalenza, e al netto di eventuali minusvalenze o perdite deducibili su strumenti finanziari indicati nell’art. 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater).
Qualora, invece, il contribuente abbia esercitato l’opzione ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo n. 461 del 1997 (Regime del risparmio gestito), l’imposta è determinata e liquidata dall’intermediario in ragione del risultato della gestione maturato in capo al patrimonio che il cliente ha affidato in gestione all’intermediario, di cui fanno parte le quote del fondo. Alla determinazione del predetto risultato concorrono i redditi diversi di natura finanziaria di cui all’art. 67, comma 1, lett. c-ter) del TUIR relativi alle quote del fondo.
Ricorrendo specifici requisiti di residenza in taluni paesi esteri i medesimi proventi percepiti da soggetti non residenti nel territorio dello Stato non sono imponibili in Italia. Le eventuali minusvalenze realizzate non sono deducibili nella determinazione del reddito di natura finanziaria derivante dalla cessione o rimborso di altri contratti e strumenti finanziari indicati nell’art. 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del TUIR.
I soggetti fiscalmente non residenti nel territorio dello Stato, in caso di cessione delle quote ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati, realizzano redditi di natura finanziaria non imponibili ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. f), n. 2) del TUIR.
Nel caso in cui le quote di partecipazione al fondo siano oggetto di donazione o di altra liberalità tra vivi, l’intero valore delle quote concorre alla formazione dell’imponibile ai fini del calcolo dell’imposta sulle donazioni. Nell’ipotesi in cui le quote di partecipazione al fondo siano oggetto di successione ereditaria, concorre alla formazione della base imponibile ai fini del calcolo del tributo successorio la differenza tra il valore delle quote del fondo e l’importo corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei relativi frutti maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo Stato o ad essi assimilati, detenuti dal fondo. A tal fine la SGR fornirà indicazioni utili circa la composizione del patrimonio del fondo alla data dell’ultimo prospetto periodico obbligatorio redatto in conformità alle disposizioni di vigilanza.
L’articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 201, ha istituito l’imposta di bollo sulle comunicazioni alla clientela relative ai prodotti e agli strumenti finanziari. Sono esclusi dall’imposta i partecipanti che siano fondi pensione, fondi di assistenza sanitaria nonché i soggetti diversi dai clienti come definiti nel Provvedimento del Governatore della Banca d’Italia del 9 febbraio 2011 come modificato dal Provvedimento del 22 giugno 2012. L’imposta non trova altresì applicazione per le comunicazioni trasmesse ad enti di previdenza obbligatoria nonché al Fondo Unico di Giustizia e per i conti aperti per ordine dell’Autorità Giudiziaria.
Fuori dei casi indicati, l’imposta è dovuta, annualmente, con l’aliquota del 2 per mille, con un limite massimo di Euro 14.000,00 (quattordicimila/00) soltanto per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
L’imposta è dovuta in relazione alle comunicazioni periodiche inviate alla clientela. Tali comunicazioni si presumono, in ogni caso inviate anche nel caso in cui l’ente gestore non sia tenuto in relazione ai prodotti finanziari detenuti dalla clientela alla redazione e all’invio di comunicazioni. In tal caso, l’imposta deve essere applicata al 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto intrattenuto con il cliente. La base imponibile è il valore di mercato dei prodotti finanziari o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso, come risultante dalla comunicazione inviata alla clientela. Per le quote di fondi comuni d’investimento immesse in sistemi di deposito accentrato, l’imposta è dovuta dall’intermediario finanziario – definito soggetto gestore - che intrattiene direttamente con il partecipante un rapporto di amministrazione, custodia, deposito, gestione o altro stabile rapporto. In proposito, si fa presente che, ai sensi dell’art. 8, comma 16 del D.L. n. 16/2012, per le comunicazioni relative a quote o azioni di OICR (tali sono i fondi comuni di investimento), per le quali sussista uno stabile rapporto con l’intermediario, in assenza di un formale contratto di custodia o amministrazione, in caso di mancata provvista da parte del cliente per il pagamento dell’imposta di bollo l’intermediario può effettuare i necessari disinvestimenti.
L'imposta che è anticipata dalla SGR è riaddebitata ai singoli sottoscrittori mediante richiesta di versamento o trattenuta dalla distribuzione dei proventi e/o dal rimborso delle quote.
In caso il sottoscrittore abbia fatto richiesta di quota su certificato non cumulativo l'imposta deve essere assolta dal singolo sottoscrittore stesso o da un intermediario presso cui è depositato il certificato. Al momento della liquidazione della quota il sottoscrittore dovrà dar prova di aver versato l’imposta per le varie annualità. In caso contrario l’intermediario dovrà applicare l’imposta per tutte le annualità mancanti.
Le cessioni di quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi non sono assoggettate all’imposta sulle transazioni finanziarie istituita dall’articolo 1, commi da 491 a 500 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
[1] Tale definizione è stata successivamente modificata ad opera dell’articolo 1, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 04 marzo 2014 n. 44. Si definisce “fondo comune di investimento: l’Oicr costituito in forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito e gestito da un gestore”
[2]Gli Investitori Istituzionali per definizione sono esclusivamente:
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